Dichiarazione integrativa entro il 28 novembre per annullare le scelte. Si può chiedere il rimborso o l’uso in compensazione compilando il rigo RX33
Per revocare la rivalutazione si dovrà presentare, entro il 28 novembre prossimo, una dichiarazione integrativa, così da far emergere l’eccedenza di versamento e la richiesta di rimborso o l’indicazione di voler compensare l’importo a credito.
Con il provvedimento 370046 del 29 settembre, l’Agenzia ha disciplinato modalità e termini per l’esercizio della revoca dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento previsti dall’articolo 110 del Dl 104/2020. La possibilità di revocare la rivalutazione o il riallineamento effettuato con versamento dell’imposta sostitutiva al 3% (prevista dal comma 6 dell’articolo 110 del Dl 104/2020) è stata disposta dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 624 e 624-bis, legge 234/2021) a seguito delle modifiche introdotte dalla stessa legge, che ha esteso a 50 anni il periodo di deducibilità delle attività immateriali le cui quote di ammortamento, in base all’articolo 103 del Tuir, sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo o del valore (in pratica, marchi rivalutati/riallineati e avviamento riallineato).
Ai soggetti che, alla data del 1° gennaio 2022, hanno provveduto a versare le imposte sostitutive per la rivalutazione/riallineamento, è concesso di revocare, anche parzialmente, l’applicazione della disciplina fiscale del Dl 104/2020: la revoca della rivalutazione costituisce titolo per il rimborso o la compensazione dell’imposta sostitutiva già versata.
La revoca può essere esercitata per ciascuna attività, anche diversa da marchi e dall’avviamento, oggetto di rivalutazione o riallineamento, per l’intero importo rivalutato o riallineato.
Nel quadro RQ del modello Redditi 2022 manca una sezione in cui indicare la revoca, essendoci solo la sezione RQ100 per integrare l’imposta sostitutiva e mantenere la deduzione ai 18 anni. Per colmare questa mancanza, il provvedimento 370046/2022 ha stabilito l’obbligo di presentare una specifica dichiarazione integrativa entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso (entro il 28 novembre, appunto). In tal modo si potrà riportare la situazione a quella ante rivalutazione/riallineamento anche solo dal punto di vista fiscale, se non si vogliono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione.
Nella dichiarazione integrativa i soggetti interessati indicano:
1 in caso di revoca parziale o totale del regime della rivalutazione e/o del regime del riallineamento, un ammontare pari alla differenza tra i maggiori valori attribuiti alle attività risultanti dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata la relativa opzione e quelli per i quali viene effettuata la revoca, e la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta;
2 in caso di revoca parziale o totale del regime dell’affrancamento, un ammontare pari alla differenza tra l’importo della riserva da assoggettare a imposta sostitutiva risultante dalla dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata l’opzione e quello per il quale viene effettuata la revoca, e la corrispondente imposta sostitutiva eventualmente dovuta;
3 l’importo dell’imposta sostitutiva che risulta a credito per effetto della revoca rispetto a quella effettivamente versata, da indicare nella colonna 3 del rigo RX33 della sezione I del quadro RX;
4 nel prospetto del capitale e delle riserve, laddove previsto nel modello di dichiarazione, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta risultanti all’esito dell’esercizio della revoca, ove esistenti;
5 nel prospetto di riconciliazione dei dati di bilancio e fiscali (quadro RV) le eventuali differenze tra i valori iscritti in bilancio e quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi di beni e/o elementi patrimoniali emerse o ripristinate in dipendenza dell’esercizio della revoca.
Quest’ultima previsione si applica anche nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano proceduto a eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione civilistica secondo quanto previsto dal comma 624-bis, articolo 1, della legge 234/2021.
Nella stessa dichiarazione integrativa, i soggetti interessati chiedono, per l’intero, il rimborso oppure l’uso in compensazione del credito, compilando i campi della sezione I del quadro RX (rispettivamente colonna 4 e colonna 5 del rigo RX33). A tale credito, che può essere trasferito al consolidato fiscale, non si applica il limite generale annuale di compensabilità dei crediti d’imposta, pari a 2 milioni di euro (articolo 34, legge 388/2000) e quello annuale di 250.000 euro per i crediti agevolativi da quadro RU (articolo 1, comma 53, legge 244/2007).
Coloro che hanno provveduto al versamento rateale delle sostitutive riducono in parti uguali i versamenti delle rate ancora dovute per effetto della revoca parziale esercitata, in misura corrispondente all’eventuale eccedenza già versata.
L’emersione del credito nella dichiarazione integrativa, se superiore a 5mila euro, o 20mila euro per i soggetti Isa con punteggio pari a 8 o media biennale di 8,5, in mancanza di una specifica esclusione normativa, obbliga ad apporre il visto di conformità, con ulteriori aggravi per i contribuenti. Il provvedimento 370046/2022 non individua uno specifico codice tributo, di conseguenza si ritengono utilizzabili i codici 1857 e 1858 istituiti con la risoluzione 29/E/2021, indicandoli nella sezione erario «importi a credito compensati» anche se la risoluzione non ne prevedeva l’esplicito utilizzo a credito.